top of page
A&LMOST trasparente.png

VERSO UNA COSTITUZIONE PIÙ
SPORTIVA:
L'EMENDAMENTO ALL'ART.33

Articolo a cura di  Lorenzo Cirenei
Revisione a cura di Giovanni Cannari e Anna Flora

1. Lo sport nell’ordinamento italiano

Ancora 1

Alla luce della recente introduzione dell’attività sportiva quale valore costituzionalmente garantito, si rende necessario, nonché di rilevante interesse, analizzare il ruolo di questa materia all’interno del nostro ordinamento.

 

All’interno del testo originario del 1948, la Costituzione non conteneva alcun riferimento all’attività sportiva.

Tale esito poteva essere ricondotto a due fattori. Da un lato, i padri costituenti intendevano prendere le distanze dalla pregressa esperienza del fascismo, che dello sport aveva fatto uno dei principali strumenti di propaganda e veicolo della propria ideologia; dall’altro, il secondo conflitto mondiale aveva causato condizioni economiche e sociali precarie, che lasciavano poco respiro a valori alternativi rispetto a quelli legati al sostentamento della popolazione.

 

Durante i lavori dell’Assemblea Costituente, il dibattito sullo sport fu marginale e maggiormente focalizzato sugli interventi pubblici finalizzati a garantire l’attività motoria e la salute dei giovani.  A tal proposito, l’Onorevole Giuliano Pajetta richiamò l’attenzione sul “problema dello sport inteso come garanzia di una gioventù sana che cresca forte nel nostro Paese. Non si tratta più di fare dello sport una preparazione per la guerra, o che la gente ragioni con i muscoli e con i piedi invece che con la testa; ma si tratta di prevenire le malattie che fanno strage nel nostro Paese”.

 

Al tempo, i soli riferimenti allo sport rinvenibili all’interno di fonti di rango costituzionale erano contenuti all’interno di due Statuti speciali: quello del Trentino Alto Adige e quello del Friuli Venezia Giulia. Fu solo con la riforma del Titolo V, operata nel 2001, che lo sport venne introdotto all’interno della Costituzione, seppur ai limitati fini del riparto di competenze legislative fra Stato e Regioni: l’articolo 117 infatti, include l’ordinamento sportivo fra le materie di competenza concorrente.

 

La Corte Costituzionale afferma inoltre l’autonomia dell’ordinamento sportivo rispetto a quello statuale, riscontrando il fondamento della stessa negli articoli 2 e 18, “dato che non può porsi in dubbio che le associazioni sportive siano tra le più diffuse «formazioni sociali dove l’uomo svolge la sua personalità e che debba essere riconosciuto a tutti il diritto di associarsi liberamente per finalità sportive”.

 

Tuttavia, la dimensione “individuale” dell’attività sportiva e la sua possibile configurazione in termini di diritto fondamentale di rango costituzionale è rimasta in secondo piano.

 

Le mutate esigenze sociali unite agli aiuti del PNRR, che ha stanziato per il settore un miliardo di euro, hanno dato vita ad un cambiamento radicale volto a garantire il riconoscimento formale di un valore che per anni è rimasto estraneo alla carta costituzionale.

2. L’emendamento dell’art. 33 Cost.

Ancora 2

La proposta di legge costituzionale si compone di un unico articolo; quest’ultimo modifica l’articolo 33 della Costituzione, prevendendo l’aggiunta di un nuovo ultimo comma, ai sensi del quale “la Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme”.

 

L’emendamento aggiunge all’espressione “attività sportiva” la specificazione “in tutte le sue forme”, al fine di dare un'accezione quanto più possibile ampia al concetto di attività sportiva.

 

A questo punto ci si potrebbe domandare quale sia la ratio che ha dato impulso alla scelta circa la sede della materia. In altre parole, perché è stato deciso di intervenire proprio sull’articolo 33?

 

Le ipotesi alternative erano rappresentate dagli articoli 9 e 32. Ad ogni modo, con riguardo all’articolo 9, si è preferito non intervenire sui principi fondamentali, con la consapevolezza, peraltro, che l’articolo in questione era contemporaneamente oggetto di un distinto procedimento di revisione – quello in materia di tutela dell’ambiente, successivamente approvato in via definitiva – che portava con sé il rischio di problematici intrecci. Diversamente, l’articolo 32 ha un oggetto unico e omogeneo – il diritto alla salute – rispetto al quale l’inserimento di ulteriori situazioni giuridiche o principi sarebbe potuto risultare dissonante, con la conseguenza di evidenziare soltanto uno dei vari aspetti e funzioni dello sport che il revisore costituzionale intendeva valorizzare. Pertanto, L’articolo 33 sembra essere più idoneo in ragione del suo contenuto più ampio ed eterogeneo (arte, scienza, istruzione, alta cultura).

3. Implicazioni giuridiche e prospettive future

Ancora 3

Se è vero che la scelta dell’articolo 33 come sede della materia è tutt’altro che casuale, ne segue che le conseguenze dell’emendamento del testo costituzionale sul piano giuridico si presentano come specificamente mirate.

Innanzitutto, l’attribuzione alla Repubblica del compito di riconoscere il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva deve essere letta in combinato disposto con l’articolo 114, implicando che in questo senso che siano coinvolti tutti gli enti costitutivi della Repubblica.

La scelta del verbo “riconosce” richiama la formula linguistica presente nell’articolo 2, trattando la visione dell’attività sportiva come realtà pre-esistente, in qualche senso pre-giuridica, di cui la Repubblica è tenuta a prendere atto, garantendone quindi tutela e promozione.

La soluzione secondo cui è riconosciuto il valore dell’attività sportiva “in tutte le sue forme” intende evidenziare che la norma abbraccia lo sport nella sua accezione più ampia (professionistico, dilettantistico, amatoriale, organizzato o non organizzato).

 

Per quanto riguarda il contenuto dell’attività sportiva, si noti quanto quest’ultimo venga ripartito su tre punti cardine, che si non si trovano in rapporto gerarchico tra di loro, bensì complementare.

 

La collocazione all'articolo 33 ha reso preferibile indicare quale primo e più importante valore quello educativo, legato allo sviluppo e alla formazione della persona, con l’intenzione di evidenziare la dimensione individuale dell’attività sportiva, in aggiunta alla dimensione associativa già consolidata dall’interpretazione di matrice costituzionale.

 

A questo si affianca il valore sociale: lo sport, infatti, rappresenta spesso un fattore di aggregazione e uno strumento d’inclusione per individui o cerchie di soggetti in condizioni di svantaggio o marginalità del più vario genere, quali quelle di tipo socioeconomico, etnico-culturale o fisico-cognitivo.

 

Infine, lo sport ha una innegabile correlazione con la salute, specie intesa nella sua più moderna concezione di benessere psico-fisico integrale della persona, anziché come mera assenza di malattia.

 

Per concludere, il concetto di attività sportiva non è più quella postbellica, volta ad avere la “garanzia di una gioventù sana che cresca forte nel nostro Paese” come citato dall’Onorevole Pajetta; ad oggi il tema è molto più ampio, e riguarda una società che esprime e affronta i bisogni più disparati; si prenda quale esempio il ruolo dello sport nell’ambito del welfare aziendale, o a progetti quali “sport in carcere”, sviluppato in collaborazione tra il Ministero della Giustizia e il CONI e diretto al miglioramento delle condizioni di vita della popolazione carceraria attraverso la pratica e la formazione sportiva.

 

A fronte del radicale cambiamento socioculturale nel nostro paese, cambiano anche le pretese dei cittadini, e di conseguenza nasce la necessità di una tutela differente. L’introduzione dello sport all’interno della Costituzione Italiana delinea un marcato progresso e tensione verso una rinnovata concezione del benessere sociale.

bottom of page